Risoluzione presentata da
Luigi MURO
La XI Commissione,
premesso che :
– la legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha ,tra l’altro,stabilito il trasferimento del personale ATA ed ITP dal ruolo degli enti locali a quelli dello Stato riconoscendo a tali categorie l’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza,ai fini giuridici ed economici;
– il successivo decreto interministeriale ha preso atto dell’accordo tra ARAN e sindacati che,di fatto,ha reso vano il disposto dell’art. 8 della medesima L. 124/99 prevedendo l’inquadramento dei dipendenti ATA ( personale ausiliario,tecnico ed amministrativo) e ITP( insegnanti tecnico pratici) in una posizione stipendiale pari o immediatamente inferiore al trattamento goduto nell’anno 1999 prevedendo un assegno ad personam al fine di contemperare sia le esigenze dei lavoratori sia le esigenze di aumento di spesa da parte dello Stato;
– tale disciplina ha generato un inevitabile e giustificato contenzioso che ha trovato altalenante accoglimento nella giurisprudenza di merito fino ad alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione che prevedevano da parte del personale ATA e ITP la conservazione della intera anzianità maturata al momento del passaggio;
– ancora, interveniva con interpretazione autentica riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione ,la legge 266 del 2005 che dava un “ colpo di grazia “ alle legittime pretese dei lavoratori ;
– alla luce di quanto innanzi interveniva legge 244 del 24.12.07 che ,all’art. 3, stabiliva la necessità in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola si sarebbe dovuto esaminare anche la posizione giuridico-economica del persone di cui si tratta;
– la Corte europea di Giustizia con sentenze del 7 giugno e 6 settembre 2011 accoglieva le domande sostanziali innanzi esplicitate;
– al di là delle procedure giurisdizionali appartiene ai più elementari principi di uno stato di diritto quello di non intervenire su situazioni giuridiche ed economiche consolidate in capo ai lavoratori mettendo in atto una deplorevole azione di rottura del patto sociale che regge ogni civiltà moderna;
tutto ciò premesso
impegna il governo a prendere atto di tutto quanto innanzi specificato e per l’effetto procedere al pieno riconoscimento del diritto,anche per coloro che non sono più in servizio, alla ricostruzione giuridica ed economica del personale ATA e ITP secondo l’anzianità ed i diritti maturati al tempo del transito dagli enti locali allo Stato con ogni conseguente statuizione anche in ordine al prossimo rinnovo contrattuale.
MURO
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