Interrogazione a risposta scritta – Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Per sapere – premesso che:
l’art. 35 del decreto c.d. “salva-Italia” attribuisce all’Antistrust la facoltà di esprimere un parere sugli atti “di qualsivoglia amministrazione pubblica” cui la P.A. dovrà necessariamente adeguarsi; in caso contrario l’Antitrust potrà ricorrere al giudice amministrativo impugnando l’atto in presunto contrasto con le norme sulla concorrenza;
l’Antitrust potrà esercitare tale controllo rispetto a tutti gli atti della P.A., ivi compresi i regolamenti, che non sono atti normativi in senso stretto;
inoltre, l’Antitrust potrà avvalersi per la proposizione del ricorso dell’Avvocatura dello Stato, il che potrebbe portare a situazioni di incompatibilità tenuto conto che è sempre la stessa Avvocatura dello Stato che viene chiamata a patrocinare in giudizio la pubblica amministrazione;
tale previsione normativa contrasta col principio costituzionale di razionalità e ragionevolezza, anche perché la norma non è limitata, come ci risulta aver affermato il Sottosegretario competente per materia, alla problematica dei c.d. affidamenti in house degli enti locali, ma, come testualmente riportato, si riferisce a tutti gli atti di tutte le pubbliche amministrazioni;
peraltro, proprio il riferimento agli affidamenti in house rende evidente la grave sovrapposizione con l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: è infatti questa l’Autorità indipendente che ha competenza in tale settore, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, in primo luogo di derivazione comunitaria, e il cui obiettivo è proprio quello di assicurare la concorrenza nel settore dei lavori pubblici;
se veramente si vuole incidere sulla cattiva prassi degli enti locali in materia di affidamento in house, sarebbe molto più logico restringere le norme a tali enti e riconosce il potere di impugnazione all’autorità competenza in materia;
infine la norma è amplissima, tanto da diventare generica, in quanto, stando al tenore letterale della norma, l’Antitrust potrà contestare i provvedimenti anche dei Ministeri, delle altre autorità indipendenti, persino di enti di rilevanza costituzionale, creando in tal modo e de facto un vincolo di dipendenza quasi gerarchica anche rispetto ad enti di pari importanza istituzionale o addirittura di rilevanza costituzionale;
altro profilo che evidenzia la genericità del potere dell’Antitrust, così come indicato nella citata norma, è la circostanza che tale Autorità diventerebbe, ancorché indirettamente, organo consultivo del Governo nell’esercizio della sua attività normativa, potendo dare pareri anche sui regolamenti, cioè su atti normativi a tutti gli effetti;
in tal modo l’attività dell’Antitust si porrebbe al di fuori dalla logica dei confini costituzionali relativamente ai rapporti tra autorità amministrative, di cui è parte l’Antitrust, autorità giurisdizionali e soprattutto autorità politiche, così come denunciato, tra l’altro, da autorevoli organi di stampa con articoli e commenti pubblicati a più riprese -:
si chiede di conoscere se il Governo, preso atto di quanto innanzi, voglia adottare provvedimenti correttivi al fine di evitare interventi in evidente contrasto con le dichiarate finalità degli stessi e con il complesso del quadro normativo vigente.