Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-07983
presentata da
LUIGI MURO
lunedì 24 settembre 2012, seduta n.690
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MURO.
– Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
– Per sapere –
premesso che:
i lavoratori socialmente utili in regolare servizio presso il comune di Procida dal 1997 hanno effettuato, a partire dall’anno 2004, periodi di supplenze temporanee presso scuole pubbliche statali previo ottenimento dei periodi di sospensione dal servizio e dall’indennità LSU, come previsto dalla vigente normativa;
al termine delle predette supplenze temporanee i lavoratori sono sempre regolarmente rientrati in servizio, ricevendo le dovute indennità a decorrere dalla data di rientro;
dall’anno 2011, pur ripetendo la stessa procedura, gli stessi lavoratori non hanno più percepito l’indennità di disoccupazione;
nei periodi indicati gli stessi lavoratori non hanno percepito a nessun titolo alcun altro tipo di indennità o compenso -:
se il Ministro interrogato intenda adottare ogni iniziativa di competenza per ripristinare la giusta situazione di legge. (5-07983)
ALLEGATO 3
5-07983 Muro: Situazione di taluni lavoratori socialmente utili in
servizio presso il comune di Procida.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’onorevole Muro – con il presente atto parlamentare – richiama l’attenzione sulla mancata corresponsione, dall’ anno 2011, dell’assegno socialmente utile (ASU) ad alcuni lavoratori utilizzati dal comune di Procida. Com’è noto, la questione richiamata, concerne l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’ articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 468 del 1997 che regola la cumulabilità o incompatibilità tra il diritto a percepire l’assegno socialmente utile – a carico del Fondo sociale occupazione e formazione – e la possibilità per il lavoratore socialmente utile di svolgere alcuni rapporti di lavoro. Nel caso specifico, i lavoratori di cui si tratta sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e, contestualmente, sono stati sospesi dall’ Ente utilizzatore dall’ esercizio delle attività socialmente utili. In tali casi, la citata disposizione di legge prevede che non venga erogato l’assegno fino a quando il predetto rapporto di lavoro non cessi; se dopo la cessazione, il lavoratore prosegue nell’ attività socialmente utile, ha diritto al relativo sussidio a prescindere dai redditi che gli sono derivati dal precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.Conclusivamente, posso garantire che, non sussistendo allo stato ragioni impeditive all’ erogazione, la Sede INPS territorialmente competente sta provvedendo a ripristinare l’erogazione del sussidio e a pagare ogni competenza spettante a favore dei lavoratori interessati.